Il “Matrimonio riparatore”, Erdogan e la donna nell’Islam

“Sposa il tuo stupratore”

“Il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato”. “Ora sostituiamo alla parola ‘reato’ il termine ‘stupro’ e in un attimo sarà tutto più chiaro: in poche (e meno giuridiche) parole il matrimonio che lo stupratore celebra con la sua vittima cancella come per magia – o come nel peggiore degli incubi – il reato di stupro”, denuncia Elisabetta Moro su Elle. Non solo un lasciapassare per gli stupratori, ma anche un modo per ‘chiudere un occhio’ sul fenomeno delle spose bambine che in Turchia è ancora molto diffuso. Per non scandalizzarci solo con Erdogan, in Italia la legge sul ‘matriminio riparatore’ è stata abrogata solo 39 anni fa nel 1981.

Condizione femminile nel mondo islamico e il matrimonio

Le recenti notizie  secondo cui il Presidente  turco Erdogan vorrebbe istituire una sorta di matrimonio riparatore a seguito di violenze sessuali ha scatenato, come prevedibile, varie reazioni nel mondo. L’attualità delle polemiche e dello scontro politico all’attualità di Remocontro. Qui qualche elemento di conoscenza circa l’istituto matrimoniale islamico sinteticamente contestualizzato, per quanto possibile in poche righe, nel più generale tema della condizione femminile nel mondo islamico.

Preliminare rilevare un significativo limite di capacità analitica, di conoscenza addebitabile in particolare ai media in Occidente i quali tendono in genere ad  appiattire molte analisi sul mondo islamico o sulle minoranze islamiche in Occidente a problematiche relative alle donne, tema che è senz’altro rilevante e meritevole di attenzione ma che non può diventare la principale e talvolta l’unica griglia interpretativa di uno sforzo di conoscenza verso l’Islam, anche di quello che ormai vive fra di noi in Europa.

Il matrimonio islamico

Già nella terminologi la differenza innanzitutto culturale e poi giuridico-sociale fra il termine occidentale “matrimonio” (e simili in altre lingue occidentali), chiaramente imperniato sul termine  latino “mater”, ed il termine arabo nikah (equivalente di matrimonio) ma che è semanticamente imperniato sull’atto dell’accoppiamento sessuale. Tale differenza semantica va vista nel più generale principio che nell’Islam vuole l’accoppiamento fra uomo e donna solo nell’ambito di una unione legalizzata e considera lacerazione sociale di estrema gravità i rapporti extraconiugali.

Esiste poi un’altra fondamentale differenza, nell’Islam il nikah è niente di più che un contratto fra un uomo ed una donna, che  può avere anche forma solo orale (pratica desueta ma ancora attiva in alcune aree rurali). Addirittura in ambito sciita esiste la possibilità del nikah mut’ah (matrimonio temporaneo o a tempo) che in generale è una forma di prostituzione legalizzata.

Consenso della sposa spose bambine

Elemento fondamentale nel nikah è il consenso della sposa, in mancanza di un chiaro consenso della  sposa non si può procedere col nikah (ciò non toglie ovviamente che possano esistere episodi di costrizioni, ma, ove essi avvengano, vanno considerati per quello che sono e cioè atti illegali se non crimini ed in ogni caso contrari alla shari’a- legge islamica).

Circa l’età minima per contrarre nikah va detto che la shari’a impone solo la regola di aver raggiunto la maturità sessuale, esistono poi alcune legislazioni nazionali che hanno imposto una età  minima anagrafica. In ogni caso il matrimonio con bambine che non abbiano ancora raggiunto la maturità sessuale è contrario all’Islam, se non in situazioni eccezionali, ed in molti consessi di diritto islamico è considerato del tutto haram (proibito) se abbinato ad atti di violenza fisica.

Dote e falsi cammelli

Sempre circa il matrimonio- nikah va detto che, contrariamente a quanto si crede anche in virtù di antichi detti o luoghi comuni circa ipotetici scambi di cammelli col padre della sposa, è previsto un donativo nuziale ( equiparabile alla dote) consistente in danaro o beni anche immobiliari e che nel nikah viene ceduto completamente alla donna che ne rimane esclusiva proprietaria sia matrimonio durante (e quindi non in condivisione col marito) anche dopo un eventuale divorzio.

Qui forse giova ricordare un’altra orrenda pratica che coinvolge le bambine, l’infibulazione, pratica  erroneamente spesso attribuita all’Islam ma che è invece del tutto estranea all’Islam ed è frutto solo di antiche pratiche seguite in particolare in Africa ma che, come detto, non hanno alcuna base islamologica.

Diritto di famiglia

Nei vari paesi islamici il diritto di famiglia è quello che più si ispira alla shari’a seppure con norme che possono variare da paese a paese. In generale la shari’a prevede una prevalenza del ruolo maschile sulla donna sia nel campo dei diritti sia nel campo della sfera pubblica, tale prevalenza è poi declinata anch’essa in maniera diversa da paese a paese.

I principali ambiti in cui la shari’a prevede una disuguaglianza a sfavore della donna sono, in stretta sintesi: la poligamia, il divieto di sposare uomini di fede diversa (cosa invece consentita agli uomini), divieto di ripudio e di iniziativa di divorzio (seppure in molti paesi si sono avute modifiche che attribuiscono alla  donna tale iniziativa ma non il ripudio, istituto che rimane prerogativa dell’uomo), discriminazione nell’asse ereditario che assegna alla donna la metà della quota prevista per un uomo, diverso peso nella testimonianza in tribunale (una vecchia norma, oggi poco applicata, prevedeva che per bilanciare la testimonianza di un uomo occorreva la testimonianza di due donne), affidamento dei figli in caso di divorzio.

Gravidanza elastica femminista

Va però ricordata una curiosità giuridico-biologica praticata nei primi secoli dell’Islam col chiaro scopo di proteggere la donna da indesiderate conseguenze di condotte non proprio fedeli e salvare l’onore dei rispettivi mariti. In alcuni casi in cui i mariti, al rientro di campagne di guerra per l’espansione dell’Islam che potevano durare anche molti mesi, trovavano figli o situazioni di gravidanza “difficilmente” compatibili con le proprie assenze, ci sono state fatwa (sentenze islamiche) che hanno sancito che la durata di una gravidanza potesse estendersi anche di molto oltre i nove mesi normalmente previsti…

Va  inoltre ricordato  che fra i primi esempi al mondo di donne  attive nel movimento femminista troviamo delle donne musulmane già dalla fine del XIX secolo.

Qualche citazione

Per concludere, e per tentare di arricchire questo scarno ed assolutamente precario escursus su un tema così complesso, alcune citazioni … una dall’Epistola agli Efesini (siamo quindi in ambito nettamente cristiano) “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore, il marito infatti è il capo della moglie…”, l’altra da un libro di una nota scrittrice marocchina, Fatima Mernissi, da poco scomparsa, sull’harem in cui scrive, a proposito dei racconti delle “Mille e una notte”, “L’intera serie di racconti non è che l’ illustrazione di quanto incontrollabili siano le donne degli harem…pretendere che le donne obbediscano quando l’ineguaglianza è imposta come legge, è del tutto irragionevole”.

Fonte: https://www.remocontro.it/2020/01/29/matrimonio-riparatore-erdogan-e-la-donna-nellislam/

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